P.A. PAOLINA
 
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

PUBBLICA ASSISTENZA PaoLina - CITTA' DI IMOLA,
Titolo I - Principi generali
Art.1 - Denominazione e sede
1. E' costituita l' associazione denominata PUBBLICA ASSISTENZA PaoLina - CITTA' DI IMOLA, con sede in Imola (BO).
2. L'emblema dell'associazione è costituito dalla croce azzurra della Pubblica Assistenza.
Art. 2 - Principi fondamentali
1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato .
2. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.
3. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti .
Art. 3 - Scopi
1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela;
2. Lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini
3. In tale l'associazione assume il compito di:
a. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
e. operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell' handicap, della protezione civile
g. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
h. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.
Art. 4 - Attività
1. Per il raggiungimento dei fini essa svolge, esemplificativamente, le seguenti attività :
a. collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria;
b. gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;
c. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
d. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
e. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria,
f. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e Istituzioni Pubbliche;
g. organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
i. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
j. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi di onoranze funebri;
k. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
l. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
m. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale.
n. svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale
o. l'Associazione può istituire sezioni.
Art. 5 - Gratuità
1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento (oppure) o comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Titolo II - Soci
Art. 6 - Requisiti
1- Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.
2. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa
3. Sono soci volontari coloro, oltre a quanto previsto per i soci ordinari, che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso dell'esercente la potestà parentale.
4. I soci iscritti all'Associazione hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferire a diciotto anni partecipano dei diritti e degli obblighi associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
5. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
Art. 7 - Diritti
1. I soci hanno diritto di
a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi ;
b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;
c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto.
e. essere informati sull'attività associativa
Art. 8 - Doveri
I doveri dei soci sono:
a. rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
b. essere in regola con la quota associativa
c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione
d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione
Art. 9 - Incompatibilità
1. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.
Art .10 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:
a. per morosità;
b. per decadenza;
c. per esclusione.
d. dimissioni
2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.
3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che , avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
5. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.
6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento..
8. I provvedimenti di cui al punti 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.
Titolo III - Entrate e patrimonio
Art.11 - Esercizio finanziario ed entrate
1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite :
a. dalle quote degli aderenti;
b. da contributi di privati;
c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
f. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
3. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse .
Art.12 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a. da beni mobili ed immobili;
b. da titoli pubblici e privati;
c. da lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo.
d. contributi , rimborsi
Titolo IV - Organi
Art.13 - Organi
1. Sono organi dell' Associazione :
a. l'assemblea dei Soci;
b. il consiglio direttivo;
c. il presidente;
d. il collegio dei sindaci revisori;
e il collegio dei probiviri.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione;
3. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge.
Art.14 - Assemblea
1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.
2 Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
Art. 15 - Convocazione
1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.
Art. 16 - Tempi e scopi della convocazione
1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.
2. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto 2.a su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Art. 17 - Costituzione
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati.
3. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati.
4. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Art. 18 - Adempimenti
1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.
Art. 19 - Validità delle deliberazioni
1. L'assemblea ordinaria adotta tutte le proprie deliberazioni con voto palese.
2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti.
3. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.
4. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art. 20 - Intervento e rappresentanza
1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega.
2. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.
3. E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
Art.21 - Competenze
1. L' assemblea ordinaria :
a. approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
b. approva la relazione del consiglio direttivo;
c. determina l'importo annuale delle quote associative;
d. approva le linee programmatiche della Associazione;
e. approva l'eventuale regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
f. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche ;
g. elegge il consiglio direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci all'Associazione;
h. elegge il collegio dei sindaci revisori;
i. elegge il collegio dei probiviri;
j delibera sull'istituzione di sezioni;
k. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
b. sulla variazione della sede legale;
c. sullo scioglimento dell'Associazione;
d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell' articolo 34.
Art.22 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il presidente.
2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
Art.23 - Costituzione e voto
1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento.
5. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).
Art. 24 - Competenze
1. Il consiglio direttivo :
a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
b. esegue i deliberati dell'assemblea;
c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
d. aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
e. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;
f. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
g. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
Art. 25 - Direzione esecutiva
1. Il consiglio direttivo, può costituire una direzione esecutiva indicativamente composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo .
2. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.
3. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 26 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi
1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
3. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.
4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 27 - Presidente
1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.
3. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.
Art. 28 - Collegio dei sindaci revisori
1. Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.
2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei sindaci revisori elegge nel proprio seno il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
Art. 29 - Competenze
1. Il collegio dei sindaci revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
Art. 30 - Collegio dei probiviri
1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.
Art. 31 - Competenze
1. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art.10.
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede , previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.
Titolo V - Norme finali
Art. 32 - Sezioni
1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.
Art. 33 - Regolamenti
1. Il regolamento generale:
a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione
1. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 35 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia.


Pubblica Assistenza PaoLina Cittą di Imola ONLUS Via S. Pier Grisologo, 42 - 40026 IMOLA (Bo) C.F. 90040560378 tel. - fax. 0542.31583