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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PUBBLICA ASSISTENZA PaoLina - CITTA' DI IMOLA,
Titolo I - Principi generali
Art.1 - Denominazione e sede
1. E' costituita l' associazione denominata PUBBLICA ASSISTENZA
PaoLina - CITTA' DI IMOLA, con sede in Imola (BO).
2. L'emblema dell'associazione è costituito dalla croce
azzurra della Pubblica Assistenza.
Art. 2 - Principi fondamentali
1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini
che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire
alla vita ed allo sviluppo della collettività e si
ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni
di volontariato .
2. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria
struttura associativa sui principi della democrazia, sulla
elettività e la gratuità delle cariche associative,
sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
e sulla attività di volontariato, così da intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà
sociale.
3. L'attività associativa si rivolge alla generalità
della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione
medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti .
Art. 3 - Scopi
1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento
civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione
dei valori della solidarietà sociale per la costruzione
di una società più giusta e solidale anche attraverso
il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela;
2. Lo sviluppo della cultura della solidarietà e la
tutela dei diritti dei cittadini
3. In tale l'associazione assume il compito di:
a. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile,
sociale e culturale;
b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed
individuali attraverso i valori della solidarietà;
c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà
popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso
la partecipazione attiva dei suoi soci;
e. operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per
la crescita culturale dei singoli e della collettività;
f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel
settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell' handicap,
della protezione civile
g. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto
di sperimentazioni innovatrici;
h. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre
Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini
e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.
Art. 4 - Attività
1. Per il raggiungimento dei fini essa svolge, esemplificativamente,
le seguenti attività :
a. collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio
pubblico di emergenza sanitaria;
b. gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di
autoambulanza;
c. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali
direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
d. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
e. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione
sanitaria,
f. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle
malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della
salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti
sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni
private e Istituzioni Pubbliche;
g. organizzare e gestire iniziative di protezione civile e
di tutela dell'ambiente;
h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione
dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione
del loro soddisfacimento;
i. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti
al precedente punto;
j. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi
della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici
servizi di onoranze funebri;
k. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali,
anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati
e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
l. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione
in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante
pubblicazioni periodiche;
m. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione
ed accoglienza internazionale.
n. svolgere attività commerciali e produttive di carattere
marginale
o. l'Associazione può istituire sezioni.
Art. 5 - Gratuità
1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno
personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di
lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente
per il suo regolare funzionamento (oppure) o comunque per
qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Titolo II - Soci
Art. 6 - Requisiti
1- Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini,
anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche ,
di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità
dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto
e il regolamento.
2. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione
e che sottoscrivono la quota associativa
3. Sono soci volontari coloro, oltre a quanto previsto per
i soci ordinari, che si impegnano a prestare la propria opera
gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati
dall'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare
la loro opera di volontari con il consenso dell'esercente
la potestà parentale.
4. I soci iscritti all'Associazione hanno diritto di votare
in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e
di essere eletti. I soci di età inferire a diciotto
anni partecipano dei diritti e degli obblighi associativi
a mezzo del loro rappresentante legale.
5. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa;
Art. 7 - Diritti
1. I soci hanno diritto di
a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal
presente Statuto e dai regolamenti associativi ;
b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;
c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti
dal presente Statuto;
d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei
programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti
nel presente Statuto.
e. essere informati sull'attività associativa
Art. 8 - Doveri
I doveri dei soci sono:
a. rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli
organi associativi;
b. essere in regola con la quota associativa
c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine
della Associazione
d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione
Art. 9 - Incompatibilità
1. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio
le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro
che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi
forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto
patrimoniale.
Art .10 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:
a. per morosità;
b. per decadenza;
c. per esclusione.
d. dimissioni
2. Perde la qualità di socio per morosità il
socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo,
non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.
3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio
che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente
art. 9.
4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio
che , avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del
presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del
rapporto associativo.
5. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio
che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto
associativo.
6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1,
lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed
invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e
c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri
entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento..
8. I provvedimenti di cui al punti 1, lettere b) e c), sono
esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto
precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della
scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni
sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la
relativa comunicazione.
Titolo III - Entrate e patrimonio
Art.11 - Esercizio finanziario ed entrate
1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo
di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite :
a. dalle quote degli aderenti;
b. da contributi di privati;
c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati
al sostegno di specifiche attività e progetti;
e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
f. dalle entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali
3. L'associazione non può distribuire, neppure in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante
la vita dell'associazione salvo che non sia prevista per legge.
Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione
delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente
connesse .
Art.12 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a. da beni mobili ed immobili;
b. da titoli pubblici e privati;
c. da lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo.
d. contributi , rimborsi
Titolo IV - Organi
Art.13 - Organi
1. Sono organi dell' Associazione :
a. l'assemblea dei Soci;
b. il consiglio direttivo;
c. il presidente;
d. il collegio dei sindaci revisori;
e il collegio dei probiviri.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano
rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a
contenuto patrimoniale con la Associazione;
3. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese
effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti
dalla legge.
Art.14 - Assemblea
1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è
costituita dai soci dell'Associazione.
2 Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci,
anche assenti o dissenzienti.
Art. 15 - Convocazione
1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente
a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili
telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine
del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti
per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso
almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune
in cui l'Associazione ha sede.
Art. 16 - Tempi e scopi della convocazione
1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno,
entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio
consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo
e per gli altri adempimenti di propria competenza.
2. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo,
a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi
ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo
sviluppo associativo e del volontariato.
3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio
direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da
almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle
materie di cui all'art. 21, punto 2.a su richiesta del consiglio
direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al
voto.
Art. 17 - Costituzione
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione quando è presente la metà
più uno degli associati ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle
modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è
validamente costituita, in prima convocazione con la presenza
della maggioranza degli associati, in seconda convocazione
con la presenza di almeno un terzo degli associati.
3. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo
scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio è validamente
costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati.
4. La seconda convocazione non può aver luogo nello
stesso giorno fissato per la prima.
Art. 18 - Adempimenti
1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente
ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi
e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per
scheda.
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale,
da trascrivere in apposito libro.
Art. 19 - Validità delle deliberazioni
1. L'assemblea ordinaria adotta tutte le proprie deliberazioni
con voto palese.
2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso
della maggioranza dei presenti.
3. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità
dei consensi, è eletto il candidato più anziano
di età anagrafica.
4. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative
a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede
legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti
dei soci presenti.
5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative
allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del
patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti
degli associati.
Art. 20 - Intervento e rappresentanza
1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro
socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può
essere portatore di più di una delega.
2. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il
presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il
pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine
del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.
3. E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire
ai non soci di prendere la parola.
Art.21 - Competenze
1. L' assemblea ordinaria :
a. approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno
precedente e quello preventivo;
b. approva la relazione del consiglio direttivo;
c. determina l'importo annuale delle quote associative;
d. approva le linee programmatiche della Associazione;
e. approva l'eventuale regolamento generale della Associazione
e le sue modifiche;
f. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione
e le sue modifiche ;
g. elegge il consiglio direttivo, determinando preventivamente
il numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci all'Associazione;
h. elegge il collegio dei sindaci revisori;
i. elegge il collegio dei probiviri;
j delibera sull'istituzione di sezioni;
k. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
b. sulla variazione della sede legale;
c. sullo scioglimento dell'Associazione;
d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell' articolo
34.
Art.22 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari,
da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti,
nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il presidente.
2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione
da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente,
il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue
funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario
ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto
all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti
o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare
altri direttori con riferimento a specifici settori di attività
dell'Associazione.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore
sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente
lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce
almeno quattro volte l'anno.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal
presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo
di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni
prima della data fissata per la riunione.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti
all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione,
deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente,
esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un
verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito
libro.
Art.23 - Costituzione e voto
1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza
della metà più uno dei componenti.
2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni
con voto palese.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto
dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo
senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e
di intervento.
5. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per
disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo
delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e
vincolante).
Art. 24 - Competenze
1. Il consiglio direttivo :
a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per
gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
b. esegue i deliberati dell'assemblea;
c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento
degli obbiettivi associativi;
d. aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione
dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
e. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;
f. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto
di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
g. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
Art. 25 - Direzione esecutiva
1. Il consiglio direttivo, può costituire una direzione
esecutiva indicativamente composta da presidente e vicepresidente
del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore
sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla
quale delega le attività necessarie per attuare le
deliberazioni del consiglio medesimo .
2. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva
sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.
3. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà,
in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero
dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 26 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi
1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi,
debba procedere alla sostituzione di uno o più dei
propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della
graduatoria dei non eletti.
2. Nell'impossibilità di attuare tale modalità,
il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino
alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti
per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
3. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della
metà più uno dei componenti senza che siano
intervenute le nomine sostitutive.
4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente
dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione
dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 27 - Presidente
1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi
e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati
dall'Associazione.
3. Il presidente può delegare in parte o interamente
i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del
consiglio stesso.
Art. 28 - Collegio dei sindaci revisori
1. Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre
membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni
ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci,
sono rieleggibili.
2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea
il collegio dei sindaci revisori elegge nel proprio seno il
presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere
in apposito libro.
Art. 29 - Competenze
1. Il collegio dei sindaci revisori, almeno trimestralmente,
verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo
stato di cassa dell'Associazione.
2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto
dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo
redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
Art. 30 - Collegio dei probiviri
1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica
tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea,
elegge nel proprio seno il presidente.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere
su apposito libro.
Art. 31 - Competenze
1. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati
dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo
ai sensi del precedente art.10.
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli
organi dell'associazione e procede , previamente alle decisioni,
al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate
agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e
sono inappellabili.
Titolo V - Norme finali
Art. 32 - Sezioni
1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite
una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate
di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai
criteri partecipativi del presente Statuto.
Art. 33 - Regolamenti
1. Il regolamento generale:
a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni
del consiglio direttivo;
b. individua le modalità di informazione ai soci delle
attività associative;
c. determina le competenze del segretario, del tesoriere,
del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente
nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione,
l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento
dei servizi.
Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione
1. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione
i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute
nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza,
secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 35 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le
norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono
le leggi in materia.
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